Indennità di carica per gli amministratori locali e divieto di cumulo con gli emolumenti spettanti ai Parlamentari.
AREA: ORGANI ISTITUZIONALI
DOMANDA :
Un Comune chiede se sia consentito, o meno, il cumulo tra l'indennità di carica di assessore e quella di parlamentare.
RISPOSTA:
Com'è noto, gli interventi legislativi succedutisi negli ultimi dieci anni in materia di ordinamento degli enti locali – ed, in particolare, in tema di organi di governo dei suddetti enti – sono stati tutti finalizzati al perseguimento di una maggiore efficienza nella gestione dei predetti enti pubblici, obiettivo molto spesso raggiunto attraverso puntuali interventi di riduzione della spesa riconducibile ai comuni, agli enti intermedi od alle province.
E' in questo quadro, dunque, che vengono ad innestarsi le innumerevoli modifiche apportate al TUEL circa la disciplina relativa alla composizione, al funzionamento degli organi di governo degli enti nonché allo status degli amministratori locali.
Per brevità, e per quanto qui più interessa, occorre richiamare quindi la disciplina attualmente dettata dall'art. 83 del D. Lgs. 267/2000 ove –in coerenza con il precedente art. 82 con cui viene previsto il divieto di cumulo tra indennità di amministratore eventualmente dovute da differenti enti locali ad un medesimo soggetto – si prescrive che i “parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo”.
La norma vigente rappresenta il risultato di uno specifico intervento normativo apportato con il D. Lgs. 78/2010, decreto con cui, oltre a prevedere un tetto massimo ai gettoni di presenza, la riduzione delle indennità spettanti agli amministratori locali, nonché il divieto di attribuire emolumenti in qualsiasi forma agli amministratori di comunità montane e unioni di comuni, è stata stabilita l’estensione a qualsiasi emolumento degli amministratori locali, previsto dal TUEL, del divieto di cumulo per i parlamentari nazionali ed europei, e per i consiglieri regionali, divieto in precedenza limitato al solo gettone di presenza ( tanto che, con l'art. 5, c. 8, del D. Lgs. 78/2010 è stato espressamente previsto che all'art. 83, dopo le parole: “i gettoni di presenza” sono inserite le seguenti: “o altro emolumento comunque denominato”).
Così stando le cose, è chiaro come il quesito posto debba essere risolto nel senso della non cumulabilità delle indennità dovute all'amministratore locale con qualsiasi altro emolumento maturato quale membro del parlamento, sia esso nazionale od europeo.