Criteri di computo del personale per la determinazione della quota di riserva ai sensi della L.69/1999
AREA: PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
DOMANDA :
Un Comune domanda come debbano essere considerati, nel calcolo dei dipendenti ai fini dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette, i Responsabili di Settore di un Ente sprovvisto di figure dirigenziali.
RISPOSTA:
Com'è noto, i criteri di computo della quota di riserva per i soggetti disabili da assumere sono indicati nell'articolo 4 della legge 68 del 1999.
Con detta disposizione il legislatore ha previsto la necessità di computare tra i dipendenti – di norma – tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, salvo poi indicare immediatamente dopo alcune eccezioni quali, ad esempio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di somministrazione, i lavoratori a tempo determinato e, per quanto qui più interessa, i dirigenti.
Dal riferimento a quest'ultima categoria nasce, evidentemente, il quesito in trattazione stante il fatto che, nel Ente richiedente, pur non essendovi figure dirigenziali, vi sono alcuni dipendenti investiti della responsabilità dei settori in cui è articolato l'organigramma del Comune e, pertanto, ci si domanda se questi possano essere esclusi – al pari dei dirigenti – dal computo per la determinazione della quota di riserva.
Ciò posto, si ritiene tuttavia vi siano molteplici e convergenti motivazioni di diritto che portano a ritenere inapplicabile tale esclusione al caso che qui occupa.
Anzitutto è pacifico come, da un punto esegetico, una specifica eccezione, quale quella individuata per i dirigenti, debba essere interpretata in via tendenzialmente restrittiva, piuttosto che in via estensiva.
L'elemento, però, che pare dirimere il caso di specie, può essere desunto da una corretta lettura, sotto il profilo teleologico, della norma dettata dalla citata disposizione: il legislatore, stabilita la regola generale – ma comunque derogabile, in presenza di specifiche condizioni, dato lo specifico inciso “di norma” - della necessità di computare tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ha poi previsto una serie di ipotesi derogatorie per certi aspetti molto diverse ma che, in realtà, sono accomunate tutte dal carattere instabile, precario e temporaneo del rapporto di lavoro a cui si riferiscono.
In sostanza, quindi, il discrimen individuato dal legislatore ai fini del suddetto computo è quello della stabilità, o meno, del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti.
Sotto questa specifica prospettiva ben si comprende, quindi, come l'eventuale attribuzione di funzioni di cui all'art. 107 del TUEL a personale privo di qualifica dirigenziale ma con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non abbia rilevanza, ai fini del computo di cui all'art. 4 del D. Lgs. 68/1999, stante il fatto che, a tal fine, dovrà farsi riferimento alle caratteristiche proprie del rapporto di lavoro in essere piuttosto che alle mansioni effettivamente svolte.
Conferma della bontà di tale impostazione giunge, inoltre, anche dalla nota del Ministero del Lavoro n. 17699 del 2012 con cui, seppur molto sinteticamente, viene precisato come l'individuazione della figura del dirigente debba avvenire “sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro”.